Imputabilità e pericolosità sociale – CriminalMente…criminale (S02-P09)

Imputabilità e pericolosità sociale
Nona puntata di CriminalMente…criminale. In studio Francesca e Roberto.
Questa settimana parliamo di imputabilità e pericolosità sociale.
Parleremo degli artt. 88 e 89 del codice penale (che riguardano il vizio totale e il vizio parziale di mente), dell’art. 203 sulla pericolosità sociale e delle misure di sicurezza. Come sempre i fatti di cronaca della settimana e l’agenda settimanale di Psychondesk.
Per maggiori approfondimenti:
Violenza Omicida – Il caso di Mattia di Liliana Dassisti;
“The Number 23″: storia di ossessione e paranoia di Ezia Quarto;
Harley Quinn e Joker: una storia di abusi di Sabrina Guaragno.
Note agli articoli del codice.
L’art. 85 del nostro codice penale recita: “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.” Poi, il codice specifica subito: “È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere.”
L’art.88 recita: “Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e di volere.”
L’art.89 invece: “Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere, risponde del reato commetto; ma la pena è diminuita.”
Il codice penale tratta la pericolosità sociale nell’articolo 203 il quale in breve afferma che per la legge penale è socialmente pericoloso chi è probabile possa commettere nuovi reati, anche se tale persona è stata considerata non imputabile.